Art. 21.
(Organi, finanziamenti e sedi dell'IRDEV).

      1. L'IRDEV ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa. È sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione.
      2. L'IRDEV si avvale di personale tecnico e amministrativo tratti, rispettivamente, dai ruoli del personale della scuola e del Ministero dell'istruzione.
      3. Per lo svolgimento di specifici progetti di documentazione, ricerca e aggiornamento e per le connesse attività di supporto, il consiglio di amministrazione dell'IRDEV può stipulare convenzioni e contratti di diritto privato per avvalersi della collaborazione temporanea di esperti e di organizzazioni specializzate anche straniere.
      4. L'IRDEV gode di autonomia finanziaria e provvede al finanziamento della propria attività tramite il contributo ordinario del Ministero dell'istruzione e con i proventi derivanti da proprie attività, servizi e produzioni scientifiche e culturali.